Divorzio breve, approvata la legge: i 5 punti chiave

Divorzio breve, approvata la legge: i 5 punti chiave

Ddl approvato in via definitiva dalla Camera il 22.04.2015

Roma, 22 apr. (askanews) – L’aula della Camera ha dato il via libera definitivo (398 sì, 28 no e 6 astensioni) al ddl che introduce in Italia il divorzio breve, con lo stop ai tre anni di separazione. Ecco il provvedimento in cinque punti:

Separazioni giudiziali. Nelle separazioni giudiziali si applica la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio.

Separazioni consensuali. Nelle separazioni consensuali si applica la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.

Separazioni in corso. La cessazione del matrimonio può essere chiesta da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

Separazione dei beni. Sono anticipati i tempi della separazione dei beni, che le norme finora vigenti fissano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e che, con il via libera al provvedimento, avviene invece nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.

Affidamento dei figli. Per quanto riguarda l’affidamento dei figli e il loro mantenimento, la sentenza del giudice sarà valida anche dopo l’estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi in seguito a un ricorso per il divorzio.

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