Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita

Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita

Cassazione civile , sez. III, sentenza 17.07.2014 n° 16401 (Maria Elena Bagnato)

Ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la paziente che, per errore del ginecologo, scopre di essere in stato interessante quando ormai è troppo tardi per interrompere la gravidanza.

E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, nella sentenza 17 luglio 2014, n. 16401.

Nel caso in oggetto, una paziente convenne dinanzi al Tribunale di Milano il proprio ginecologo, in quanto quest’ultimo, sbagliando la diagnosi, non disse per tempo alla donna che era incinta. Quando la gestante scoprì di essere in stato di gravidanza, era ormai trascorso il termine entro cui la legge consente l’aborto. Poiché tale errore le aveva provocato vari danni patrimoniali e non, citò in giudizio il medico, chiedendone la condanna al risarcimento dei lamentati pregiudizi.

Il Tribunale adìto giudicò sussistente la responsabilità del ginecologo, e riconobbe all’attrice il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, scaturito dalla “violazione del diritto della donna ad essere informata”. Tuttavia, non fu accolta la domanda di liquidazione del danno patrimoniale consistente negli oneri di mantenimento del figlio, in quanto il giudice di prime cure ritenne “non provata l’esistenza di una volontà abortiva della donna, nell’ipotesi in cui fosse stata tempestivamente informata”. Avverso tale decisione la donna propose prima appello, e successivamente ricorso in Cassazione.

In particolare, la ricorrente ha censurato la decisione della Corte territoriale di aver escluso l’esistenza di un valido nesso di causa tra l’errore del ginecologo e la prosecuzione della gravidanza, in quanto sarebbe stato violato l’art. 1223 c.c. nonché la disciplina del nesso causale, ivi prevista.

La Suprema Corte, ha condiviso la decisione del giudice di merito, il quale pur valutando come risarcibili i danni derivanti da fatto illecito, nel caso in oggetto ha ritenuto che non vi furono danni patrimoniali, o comunque, non venne fornita sufficiente prova della loro esistenza. Inoltre, i Giudici di Piazza Cavour hanno sposato la decisione della Corte d’Appello, anche nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di un nesso causale tra la lesione del diritto di interrompere la gravidanza e le eventuali perdite patrimoniali lamentate dalla ricorrente, atteso che tale lesione è irrilevante giuridicamente se la gestante, quand’anche informata, avrebbe comunque verosimilmente scelto di non abortire.

Nella vicenda esaminata, non è stata fornita alcuna prova che la donna avrebbe deciso di interrompere la gravidanza, quand’anche fosse stata informata del suo stato, tempestivamente. Per tali ragioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Per approfondmenti:

(Altalex, 2 settembre 2014. Nota di Maria Elena Bagnato)

Articolo tratto con autorizzazione da: Altalex

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